La decisione giudiziale, come ogni processo euristico-conoscitivo, si compone di due segmenti distinti, che
tendono verso scopi differenti: il primo consiste nella “scoperta” della decisione, il secondo ricomprende la
“giustificazione” della decisione. La giustificazione viene resa attraverso la motivazione, che rappresenta lo
spazio, per eccellenza, della costruzione argomentativa svolta dal giudice. Nel nostro ordinamento il giudice
è chiamato a dare le ragioni che giustificano la decisione della causa, ponendole a fondamento della
decisione stessa come giustificazione. La motivazione della sentenza, che assurge a garanzia costituzionale
ai sensi dell’art. 111 Cost., svolge una funzione di controllo, permette cioè alle parti destinatarie del
provvedimento di verificare le ragioni poste alla base della decisione, decidendo eventualmente di
impugnare il provvedimento stesso laddove assumano che quelle ragioni sono sbagliate, in fatto, in diritto o
per ragioni di ingiustizia. Il controllo, tuttavia, ha una importanza fondamentale – che ne giustifica la
copertura come garanzia costituzionale – anche in funzione di controllo pubblico sull’esercizio del potere
giurisdizionale. La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali permette ai consociati di controllare
l’esercizio del potere giurisdizionale, realizzando così l’interesse pubblico che ne costituisce la radice, ossia
quella della partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia.